Art. 1 – Denominazione, sede, durata

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/17 (nel prosieguo del presente atto anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata “Progetto Wireco” in breve APS “Progetto Wireco”(d’ora innanzi anche “Associazione”), con sede in Ciminna Corso Umberto I° n° 330/F. Possono essere istituite sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede, nell’ambito dello stesso Comune, come l’istituzione di sedi e sezioni distaccate, non comporta modifica del presente statuto ai sensi dell’art. 111 ter disp att. cc.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Pubblicità e comunicazioni

L’Associazione sceglie come luogo privilegiato per la pubblicazione e diffusione delle informazioni il sito web “www.wireco.org e www.wireco.it”. Le attività dell’Associazione possono essere organizzate attraverso modalità di relazione di tipo informatico (es. videoconferenze, forum informatici, e-learning etc.). All’atto dell’ammissione, il socio s’impegna a comunicare un numero di cellulare, un domicilio elettronico ed eventualmente un numero di fax che, trascritti nel libro soci, costituiranno il canale privilegiato di comunicazione tra l’Associazione e il singolo associato.

Art. 3 – Disciplina

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dalle disposizioni del CTS, salva l’osservanza dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle Leggi Statali.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati, nei rapporti con l’Associazione e con i terzi.

L’applicazione dello statuto va fatta in coerenza ai canoni interpretativi di cui all’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile e ai criteri generali stabiliti in materia di interpretazione dei contratti.

Art. 4 – Scopo

L’Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, solidarietà, democraticità, pari opportunità, promozione e utilità sociale, elettività e gratuità delle cariche associative, personalità e spontaneità dell’attività di aderente.

L’Associazione svolge la propria attività in favore dei propri associati, delle loro famiglie e di terzi e si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini statutari.

L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti previsti dall’art. 36 del CTS.

L’Associazione può svolgere le attività di promozione sociale mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

L’Associazione si propone il raggiungimento del seguente scopo sociale: promuovere lo sviluppo della conoscenza e della cultura quali beni comuni di utilità sociale, mediante l’ausilio delle nuove tecnologie digitali, principalmente nelle realtà che hanno sofferto a lungo il “digital divide”.

In particolare l’Associazione si propone i seguenti obiettivi:

  1. costruire, amministrare e manutenere una o più reti metropolitane (MAN) mediante l’ausilio preponderante, ma non esclusivo, di tecnologia Wi-Fi e software “open source”;
  2. diffondere connettività “entry-level” in banda larga nel maggior numero di luoghi;
  3. offrire, amministrare e diffondere servizi di comunicazione basati su IP (Voip, Streaming, etc);
  4. finanziare le attività di ricerca e la formazione dei soci maggiormente attivi;
  5. organizzare convegni, congressi, incontri e confronti con le personalità e gli esperti del mondo scientifico e sociale;
  6. organizzare corsi e stages di formazione ed incontri tecnici anche tramite sistemi on line;
  7. pubblicare testi, e-book, atti di convegni ecc.;
  8. promuovere modelli comunitari di sviluppo culturale attraverso l’utilizzo prevalente della tecnologia;
  9. svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Coerentemente agli obiettivi e finalità del presente Statuto, l’Associazione può attivare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, liberi professionisti ed imprese ed altre associazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei limiti previsti dalla Legge Regionale della Sicilia n. 9 art. 64 del 07/05/2015.

L’Associazione può compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione si impegna nella realizzazione delle seguenti attività d’interesse generale, in conformità con l’art 5 del CTS, 

  • Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Lettera e)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
  • Lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
  • Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Lettera i) organizzazione e gestione di attività’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • Lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
  • Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • Lettera z)riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 6 – Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

All’Associazione possono aderire le persone fisiche e altri enti nei limiti previsti dal CTS, che condividano lo scopo sociale e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dello stesso, nei limiti delle proprie possibilità.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisone delle finalità dell’Associazione, di approvazione dello Statuto sociale e del regolamento interno, ed in particolare del qui affermato principio fondamentale secondo cui il socio deve prestare la sua attività a titolo completamente gratuito e con esclusione di qualsivoglia corrispettivo o vantaggio, anche da parte od a carico dei terzi beneficiari. Essa va diretta al Consiglio Direttivo, che la esamina e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l’accoglimento.

L’eventuale rigetto deve essere motivato.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per:

  1. Recesso
  2. Morosità nel pagamento della quota associativa
  3. Esclusione
  4. Morte o estinzione giuridica

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo in forma scritta almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il Consiglio Direttivo può accogliere la dichiarazione di recesso non presentate nei termini per ragioni particolari.

La perdita della qualità di socio, nei casi a) b) d) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, al verificarsi di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali, con i regolamenti interni e con le regole dell’Associazione.

In ogni caso, prima di provvedere all’esclusione, il Consiglio Direttivo fa pervenire al socio una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria esclusione domandando all’Assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione.

L’Assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all’istanza del socio. La deliberazione sull’esclusione del socio è inserita di diritto nell’ordine del giorno dell’Assemblea.

Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati

I diritti degli associati sono i seguenti:

  1. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  2. essere eletti alle cariche sociali;
  3. concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
  4. essere informati e accedere ai documenti, agli atti e ai libri dell’associazione;
  5. recedere dall’associazione in qualunque momento nei termini previsti dall’art.6.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

  1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  2. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
  3. versare annualmente le quote associative, pena la perdita del diritto di voto e, successivamente, della qualità di socio;
  4. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell’Associazione.
  5. agevolare la realizzazione della MAN condividendo spazi e/o aree per la collocazione di eventuali apparati e/o antenne per la copertura delle aree di accesso alla rete di tutti gli associati.

Art. 8 – Soci

L’Associazione prevede quattro categorie di soci:

  1. Soci fondatori – Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno costituito l’associazione versando la quota di costituzione e sono firmatari dell’atto costitutivo;
  2. Soci onorari – Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l’adesione a titolo gratuito per speciali meriti nei confronti dell’Associazione o in attività affini agli obiettivi della stessa;
  3. Soci ordinari – Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che aderiscono e partecipano all’attività dell’Associazione. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative annuali stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
  4. Soci sostenitori – Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, in sintonia con le finalità dello scopo statutario, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo una quota superiore a quella dei soci ordinari, così come stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti.

Art. 9 – Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

I soci che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Per i nuovi soci è prevista, inoltre, una quota di ammissione (una tantum) stabilita dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L’importo e la scadenza per il pagamento delle quote associative annuali e della quota di ammissione verranno stabiliti di anno in anno con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di iscrizione nel corso dell’anno, l’ammontare della quota associativa annuale va determinata in dodicesimi, a partire dal mese in corso.

Art. 10 – Eleggibilità

Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 11 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. L’Organo di Controllo di cui all’art. 30 del CTS (la cui nomina è facoltativa, ove non ricorra l’obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo).

Art. 12 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, in caso di assenza di quest’ultimo, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del programma delle attività per l’anno successivo.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione personale ai singoli soci secondo le modalità previste nell’art. 2 nonché mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione all’indirizzo www.wireco.org, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione, con l’elenco delle materie da trattare.

Le comunicazioni devono avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’assemblea.

L’Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 degli associati ovvero del Consiglio direttivo.

L’Assemblea ordinaria, invece, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea, in ambedue i casi, delibera a maggioranza dei presenti.

In tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

All’Assemblea compete:

  1. l’approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  2. l’approvazione del bilancio consuntivo;
  3. l’elezione degli organi di cui all’art. 10;
  4. la modifica dello statuto e dell’atto costitutivo;
  5. ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
  6. lo scioglimento, la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell’associazione;
  7. la revoca motivata del Presidente e/o degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è straordinaria quando delibera su: modifica dello statuto e dell’atto costitutivo e scioglimento e liquidazione dell’associazione.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato.

Ciascun associato non può avere più di due deleghe.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette (sempre numero dispari) membri eletti dall’Assemblea che restano in carica per tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

La nomina degli amministratori, ai sensi dell’art. 26 del CTS, è di competenza dell’Assemblea dei soci.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con parere consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di due volte all’anno.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall’Assemblea.

Il Consiglio determina le quote associative o di altri eventuali contributi a carico dei soci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all’organizzazione dell’Associazione, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l’acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo, l’ammissione e la proposta di esclusione degli associati.

In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; il Consiglio autorizza il Presidente e/o un suo delegato alle operazioni presso istituti finanziari, bancari e postali, nonché presso ogni Ufficio competente.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l’amministrazione dell’Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull’attività svolta.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.

Può essere revocato per giusta causa con deliberazione dell’Assemblea.

 Art. 15 – L’Organo di Controllo

Organo di cui all’art. 30 del CTS, la cui nomina è facoltativa, ove non ricorra l’obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo.

Art. 16 – Il Patrimonio e le risorse economiche

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. quote associative e quote di ammissione una tantum;
  2. contributi dei privati;
  3. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da attività convenzionate;
  7. entrate derivanti da attività diverse da quelle previste all’art.5 del presente statuto, secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale (art. 6 del CTS)
  8. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione;
  9. eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
  10. ogni altro tipo di entrata ammessa dalla L. 383/2000 e delle normative vigenti.

Art. 17 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati delibera l’Assemblea, in armonia con le finalità dell’Associazione.

Art. 18 – Bilancio

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di presentare annualmente entro il 30 aprile di ogni anno all’Assemblea, per l’approvazione, la relazione delle attività nonché il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio trascorso, secondo le disposizioni statutarie.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni che per statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi.

L’Associazione ha, altresì, l’obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto sociale.

Articolo 19 – Bilancio Sociale

Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, l’associazione dovrà provvedere alla redazione e al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, che dovrà essere pubblicato sul sito dell’ente, seguendo le linee guida adottate con decreto ministeriale.

Articolo 20 – Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti contemplati dall’art. 31 del CTS, l’ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del CTS.

Art. 21 – Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 117/17, in materia, si farà riferimento a quanto disposto all’art.9 del decreto stesso.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti non commerciali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.